Il Presidente del Centro di Studi e di Cultura Politica Alcide De Gasperi, avv. Stefano Antonio Scaduto ci comunica di aver inviato un’istanza al Presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, Francesca Valenti, e a tutti i Sindaci della stessa ATI, nella quale si richiede l’annullamento della delibera n.1 del 16.02.2021 avente per oggetto “fatturazione tariffaria a conguaglio: determinazioni in ordine alla decorrenza ed alle modalità dì riscossione”.

Per il Centro Studi diretti dall’avv. Scaduto tale delibera è illegittima perché viola il principio di legge di irretroattività delle tariffe relative ai corrispettivi idrici, che è principio ormai consolidato in giurisprudenza.

Per gli stessi motivi l’avv. Stefano Antonio Scaduto aveva già richiesto l’annullamento della delibera nr. 3 di giugno 2020, non ottenendo peraltro alcuna risposta da parte della presidenza dell’ATI.

Così ci ha dichiarato l’Avv. Stefano Antonio Scaduto:

“Riteniamo che imporre conguagli tariffari retroattivi ai cittadini-utenti del Servizio idrico nella ex provincia di Agirgento, oltre ad essere in violazione di legge, rappresenti una vera e propria beffa per gli utenti del servizio, considerato che gli utenti hanno subito e continuano spesso a subire disservizi e disagi per l’inefficienza del Gestore del Servizio idrico, una beffa aggravata dal periodo di grave crisi economica che molti cittadini stanno vivendo a causa della pandemia in corso”. “Nella delibera ATI n. 1/2021 – continua Scaduto – si fa riferimento alla necessità di voler venire incontro ai cittadini utenti, ma con riferimento a tale obbligo morale esiste a nostro avviso un solo modo per venire incontro alle esigenze dei cittadini utenti del servizio idrico, in tale periodo di grave crisi economica causato dalla pandemia, ed è il rispetto del principio di legge della irretroattività dei corrispettivi del servizio idrico, i quali potranno essere applicati solo per l’avvenire” .

“Si rispetti la legge – conclude Scaduto -i corrispettivi tariffari del servizio idrico non possono mai essere retroattivi!”.

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