Uno degli argomenti più divisivi nell’opinione pubblica è stato negli ultimi giorni quello dell’opportunità della riapertura delle scuole in presenza e della legittimità delle ordinanze con le quali molti sindaci siciliani, tra cui la nostra Francesca Valenti, avevano disposto la sospensione dal 13 al 16 gennaio delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza Covid.

A ciò stasera si aggiunge la notizia che gli alunni degli Istituti Superiori di Sciacca tramite i loro rappresentanti hanno indirizzato una articolata missiva ai propri dirigenti e al sindaco Francesca Valenti, in cui chiedono screening e mascherine, ma a conclusione della quale si legge, un pò in controtendenza rispetto ad altre piazze studentesche: “Sebbene ciascuno di noi sia animato dalla volontà di tornare al tradizionale sistema di apprendimento, chiediamo che, in virtù dell’esponenziale aumento dei casi di COVID tra i giovani, venga valutata la possibilità di attivare la DAD fino a quando non si assista ad un sensibile calo dei contagi”.

Ci sembra interessante in tale contesto offrire al lettore la possibilità di conoscere i contenuti della decisione con il quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha sospeso in via cautelare ed urgente l’operatività delle ordinanze dei sindaci di Palermo, Agrigento e Messina, accogliendo i ricorsi presentati da in gruppo di genitori e sulla base di una fondamentale argomentazione giuridica che già in data 8 gennaio l’editoriale di ServireSciacca aveva espresso.

Il Tar ha evidenziato che la competenza appartiene allo Stato, trattandosi di “profilassi internazionale”.

I giudici, nei loro provvedimenti, hanno citato infatti la sentenza della Corte Costituzionale, nella quale si stabilisce che “la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 è di competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale” e rilevato “che, a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche, radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività”.

I giudici hanno anche osservato che “la riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie è già stata rimandata di tre giorni e che la data di ripresa delle attività scolastiche è stata confermata con nota regionale interassessoriale”.

Inoltre i Comuni di Palermo e Agrigento si trovavano al momento dell’ordinanza dei sindaci in “zona gialla” come tutta la Regione Sicilia (ad eccezione dei comuni oggetto di specifiche ordinanze del presidente della Regione) e non risultava che la segnalazione dell’ASP avesse determinato l’assunzione di ulteriori determinazioni da parte delle autorità sanitarie regionali. L’ordinanza dei sindaci- scrive il Tar – “non reca alcuno specifico dato di diffusione della pandemia nella popolazione, scolastica e non, che possa smentire quelli esposti dalla Regione Sicilia nella nota interassessoriale o quelli posti a fondamento della classificazione nazionale del territorio regionale, né reca alcun altro concreto e specifico dato a sostegno oltre a manifestare un generico timore della possibilità di aggravamento della situazione epidemiologica”.

Inoltre, fanno ancora notare i giudici “nessuna altra misura cautelativa

risulta adottata, al di fuori del campo delle attività scolastiche”. Vista infine l’impossibilità di attendere la trattazione dell’istanza in sede collegiale “senza che nelle more venga compromesso il diritto fondamentale all’istruzione con modalità idonee a garantire la formazione globale dei minori, – concludono – tenuto conto della temporaneità della misura comunque in astratto pure prorogabile, integra i presupposti di estrema gravità e urgenza il Tar accoglie l’istanza cautelare sospende le ordinanze”.

Fin qui i contenuti della decisione preliminare in via d’urgenza adottata dal TAR, cui seguirà comunque l’udienza collegiale di merito, che è stata fissata per il 10 febbraio.

Ammesso che si tenga, si potrà avere avere una valutazione finale, ulteriormente approfondita, sulla giustezza o meno del comportamento dei sindaci su un argomento che ha diviso nettamente in due l’opinione pubblica.

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