di Accursio Peralta
Preavviso di contravvenzione: il dibattito tra diritto, buon andamento della Pubblica Amministrazione e false convinzioni
La recente interrogazione consiliare concernente la mancata apposizione del preavviso di accertamento sul parabrezza dei veicoli in sosta irregolare ha riacceso un dibattito che, tuttavia, rischia di svilupparsi su presupposti giuridici non del tutto corretti.
Il tema merita certamente attenzione, ma ancor più merita di essere affrontato con il necessario rigore, distinguendo ciò che appartiene alla sfera della prassi amministrativa da ciò che, invece, costituisce un preciso obbligo imposto dall’ordinamento.
Il cosiddetto “preavviso di contravvenzione” non è, infatti, un atto previsto dal Codice della strada.

Esso rappresenta esclusivamente una forma di cortesia amministrativa, utile ad informare tempestivamente il proprietario del veicolo dell’avvenuto accertamento dell’illecito, ma del tutto priva di efficacia giuridica ai fini della validità del procedimento sanzionatorio.
Ne consegue che la sua mancata apposizione non determina alcuna illegittimità del verbale né comporta una compressione dei diritti del cittadino.
Il falso mito della perdita dello sconto del 30%
Tra le argomentazioni maggiormente diffuse vi è quella secondo cui la soppressione del preavviso impedirebbe all’automobilista di beneficiare della riduzione del trenta per cento prevista dall’articolo 202 del Codice della strada.
Si tratta di un’affermazione che non trova alcun fondamento normativo.
La riduzione del trenta per cento decorre dalla contestazione immediata oppure, quando questa non sia possibile, dalla notificazione del verbale.
Pertanto, anche in assenza del foglietto lasciato sul parabrezza, il destinatario conserva integralmente il diritto ad effettuare il pagamento in misura ridotta entro cinque giorni dalla notificazione.

Sostenere il contrario significa confondere un semplice strumento informativo con gli effetti giuridici della notificazione del verbale, che resta l’unico atto idoneo a far decorrere i termini previsti dalla legge.
Le possibili ragioni della scelta amministrativa
Se il preavviso non costituisce un obbligo di legge, è allora lecito interrogarsi sulle ragioni che possano aver indotto la Polizia Municipale a limitarne o ad abbandonarne l’utilizzo.
È ragionevole ritenere che la scelta possa essere ricondotta a esigenze di economicità dell’azione amministrativa.
Invero, ogni singolo preavviso comporta un costo: carta, stampa, modulistica, tempi di compilazione, organizzazione del servizio.
Se le violazioni per divieto di sosta sono particolarmente numerose, la rinuncia ad un adempimento non imposto dalla legge rappresenta una scelta perfettamente compatibile con i principi di economicità, efficienza e buon andamento cui ogni Pubblica Amministrazione è tenuta ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione.
Non vi è, pertanto, alcuna ragione per ritenere che dietro tale decisione si celi necessariamente una volontà di aggravare la posizione dei cittadini.
Una città marinara… anche nel modo di parcheggiare
A Sciacca, del resto, le violazioni in materia di sosta non sembrano costituire un fenomeno episodico.
Anzi, mi sia consentita una nota di garbata ironia.
Ho già avuto modo di osservare, in un precedente intervento, come l’automobilista saccense sembri talvolta risentire dell’antica vocazione marinara della nostra città.
Ed è noto che le imbarcazioni possono essere ormeggiate praticamente ovunque, poiché in mare non esistono le strisce.
Il problema è che le automobili non sono imbarcazioni.
Le nostre strade sono disciplinate da regole precise, da segnaletica orizzontale e verticale, da divieti e prescrizioni che delimitano gli spazi consentiti e quelli vietati.
Può apparire un’osservazione scherzosa, ma descrive efficacemente una consuetudine purtroppo ancora troppo diffusa.
Le regole possono essere contestate, non ignorate
Viviamo in uno Stato di diritto.
Ed è proprio questo il punto centrale della questione.
Le regole possono essere condivise oppure criticate.
Si può discutere dell’opportunità di alcuni divieti, della carenza di parcheggi, della disciplina della circolazione urbana o della stessa organizzazione della mobilità cittadina.
Tutto ciò è assolutamente legittimo.
Esistono però gli strumenti propri di una democrazia per modificare le regole: il confronto politico, il dibattito pubblico, gli atti amministrativi e, quando necessario, gli interventi legislativi.

Ciò che non può ritenersi ammissibile è la pretesa di disapplicare la norma semplicemente perché non la si condivide.
Finché una disposizione rimane vigente, essa deve essere rispettata da tutti.
Il vero paradosso: l’assenza del preavviso può perfino favorire il cittadino
Esiste poi un aspetto che raramente viene evidenziato nel dibattito pubblico e che, invece, meriterebbe maggiore attenzione.
La mancata apposizione del preavviso potrebbe persino tradursi in un vantaggio per il destinatario della sanzione.
Quando la violazione non viene contestata immediatamente, l’articolo 201 del Codice della strada impone all’Amministrazione di notificare il verbale entro novanta giorni dall’accertamento.
Tale termine non costituisce una semplice formalità.
È una garanzia posta dal legislatore a tutela del cittadino.
Qualora la notificazione intervenga oltre il termine previsto, la pretesa sanzionatoria diviene illegittima e il verbale può essere annullato.
Non si tratta di una mera ipotesi teorica.
Nella pratica amministrativa può accadere che, per ragioni organizzative o per disfunzioni dell’apparato burocratico, la notificazione venga effettuata oltre il termine di legge.
In tali casi il cittadino non è tenuto a corrispondere alcuna somma.
Paradossalmente, se il preavviso fosse stato lasciato sul parabrezza, molti automobilisti avrebbero probabilmente provveduto al pagamento immediato per beneficiare dello sconto del trenta per cento, rinunciando inconsapevolmente ad eccepire una notificazione successivamente rivelatasi tardiva.
È dunque singolare che venga presentato come una penalizzazione ciò che, in determinate circostanze, potrebbe addirittura trasformarsi in una tutela ulteriore.
Le spese di notifica: una conseguenza dell’illecito, non della scelta amministrativa
Si sostiene, inoltre, che la mancata apposizione del preavviso comporti un aggravio economico derivante dalle spese di notificazione del verbale.
Anche questa affermazione merita una precisazione.
Le spese di notifica non rappresentano una sorta di “sanzione aggiuntiva” introdotta dalla soppressione del foglietto sul parabrezza.
Esse costituiscono un costo previsto dall’ordinamento ogniqualvolta la contestazione immediata non sia possibile e il verbale debba essere notificato al proprietario del veicolo.
In altri termini, non è l’Amministrazione a creare un nuovo costo; è la violazione della norma che rende necessaria la notificazione, con le relative spese previste dalla legge.
Conclusioni
Il dibattito politico è sempre utile quando contribuisce a migliorare l’azione amministrativa.
Altra cosa è alimentare convinzioni che non trovano riscontro nell’ordinamento giuridico.
Il preavviso di contravvenzione rappresenta certamente uno strumento apprezzabile sotto il profilo della tempestiva informazione del cittadino, ma non costituisce una garanzia prevista dalla legge, né la sua assenza comporta la perdita del diritto alla riduzione del trenta per cento.
Se la Polizia Municipale ha scelto di limitarne l’utilizzo, è plausibile che abbia operato una valutazione organizzativa ispirata ai principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Il vero diritto del cittadino non consiste nel trovare un foglietto sul parabrezza, bensì nel pretendere che il procedimento sanzionatorio si svolga nel rigoroso rispetto delle garanzie previste dalla legge, a cominciare dalla notificazione del verbale entro il termine perentorio di novanta giorni.
Perché è proprio questa la differenza tra uno Stato autoritario e uno Stato di diritto: non l’esistenza o meno di un preavviso cartaceo, ma il rispetto rigoroso delle regole da parte di tutti, cittadini e Pubblica Amministrazione.
Accursio Peralta