I Consiglieri Comunali Raimondo Brucculeri e Maurizio Blò, hanno comunicato di aver depositato una richiesta di annullamento in autotutela del Decreto Sindacale n. 31 del 31 dicembre 2025, con il quale il Sindaco di Sciacca ha conferito le funzioni di dirigere il V Settore (Urbanistica) al Dirigente del IV Settore (Lavori Pubblici) Ing. Salvatore Paolo Gioia, assunto con contratto ex art. 110 TUEL.

Secondo i due consiglieri comunali, il provvedimento presenterebbe profili di illegittimità particolarmente gravi consistenti in due distinti vizi: la novazione sostanziale del rapporto di lavoro del dirigente in questione e l’elusione delle procedure concorsuali in relazione a un evento ampiamente prevedibile quale il pensionamento.
I consiglieri ricordano che per novazione del rapporto di lavoro si intende la modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto originario.
Nel caso specifico, l’Ing. Gioia era stato assunto con una procedura selettiva finalizzata a ricoprire specifiche funzioni nel settore Lavori Pubblici. L’affidamento dell’intero V Settore, che comprende competenze del tutto distinte e autonome come la pianificazione urbanistica, il controllo del territorio e le attività produttive, non rappresenterebbe secondo Brucculeri e Blò una semplice integrazione delle mansioni, quanto piuttosto l’attribuzione di un nuovo e diverso incarico dirigenziale.
La giurisprudenza della Corte dei Conti è chiara – sostengono i due consiglieri comunali – nel ritenere che tale estensione, in assenza di una nuova procedura selettiva, sia illegittima in quanto altera l’oggetto del contratto per il quale il dirigente era stato selezionato.
Parallelamente, i consiglieri evidenziano come l’utilizzo dello strumento dell’interim per far fronte al pensionamento del precedente dirigente configuri una palese elusione degli obblighi di legge. Il collocamento a riposo, sottolineano Brucculeri e Blò, era un evento non solo prevedibile ma doverosamente programmabile dall’Amministrazione con largo anticipo. L’art. 58 del CCNL e la disciplina dell’art. 110 TUEL riservano l’istituto della reggenza a situazioni di improvvisa e imprevedibile vacanza, non certo a eventi programmati come il pensionamento.
L’Amministrazione, omettendo di attivare tempestivamente le procedure concorsuali per la copertura del posto, avrebbe quindi trasformato un rimedio eccezionale in uno strumento ordinario di gestione, aggirando così il principio costituzionale del pubblico concorso e gli obblighi di programmazione del fabbisogno di personale.
I due consiglieri richiamano sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “la reggenza non può assumere natura sostitutiva permanente di un incarico vacante e il cui uso prolungato configurerebbe un abuso di potere”, nonché le delibere della Corte dei Conti che qualificano tale condotta come “potenziale fonte di danno erariale per l’elusione delle procedure concorsuali”.
A ciò si aggiunge, argomentano Brucculeri e Blò, la circostanza che il decreto di cui si chiede l’annullamento in autotutela fa leva sulla mera esistenza di una “vacanza” senza rappresentare la reale natura dell’evento, omettendo la necessaria verifica sulla compatibilità funzionale tra i due incarichi.
Tale omissione, unita alla mancata attivazione delle procedure concorsuali nonostante il pensionamento fosse noto, integrerebbe secondo Brucculeri e Blò i profili di eccesso di potere e, potenzialmente, di falso ideologico laddove si attesti una situazione di improvvisa necessità non corrispondente al vero.
I consiglieri Brucculeri e Blò hanno trasmesso la loro richiesta anche alla Procura della Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica e all’ANAC, chiedendo l’immediato annullamento del decreto, l’affidamento temporaneo delle funzioni urgenti a un funzionario di ruolo e l’accelerazione della procedura concorsuale per la copertura definitiva del posto. In caso di mancato annullamento, i firmatari avvertono che “il Sindaco, il Segretario Generale e il Responsabile Finanziario si esporranno a responsabilità contabile e penale per omessa vigilanza e per aver consentito un atto che aggira le procedure selettive pubbliche e altera sostanzialmente un rapporto di lavoro instaurato con contratto ex art. 110 TUEL”.
I consiglieri concludono dichiarando che a loro avviso “non si tratta di un errore formale ma di una scelta che mina l’imparzialità dell’azione amministrativa, e che il silenzio o l’inerzia sarebbero una ulteriore grave ammissione di responsabilità”.