L’AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Agrigento) ha inviato al Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti un’articolata missiva nella quale vengono rilevati ed evidenziati profili che impongono necessari chiarimenti di natura normativa, amministrativa e contabile, a tutela del servizio pubblico essenziale e dell’interesse collettivo.

Questo documento di AICA è firmato dalla Presidente del Cda, Danila Nobile, dal Direttore Generale Francesco Fiorino e dal Presidente dell’Assemblea, Salvatore Bennardo, e costituisce risposta ad una nota che alla stessa AUCA era stata inviata dal Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti, a firma del dirigente generale Arturo Vallone e del dirigente del I ServizioMario Cassarà.

AICA richiama preliminarmente l’attenzione sulle tempistiche con cui si è sviluppato il contraddittorio istituzionale che costituisce oggetto di questa sua missiva: a fronte della nota trasmessa da AICA in data 23 dicembre 2025, il Dipartimento dell’ Acqua e dei Rifiuti ha fornito riscontro in data 28 gennaio 2026, avvalendosi dunque di un lasso temporale ampio e congruo, pari a oltre trenta giorni, per l’istruttoria e la formulazione delle proprie valutazioni. Ad AICA ha invece assegnato un termine di soli tre giorni per fornire riscontro, con una contestuale e formale diffida, nonostante la complessità delle questioni sollevate, la rilevanza pubblicistica dei profili trattati e la necessità di un’analisi tecnica, normativa e contabile puntuale.

AICA, pur ritenendo tale termine di tre giorni oggettivamente sproporzionato e non coerente con i principi di leale collaborazione e corretto contraddittorio tra enti pubblici, ha inteso tuttavia ottemperare con immediatezza, fornendo il riscontro di cui ci stiamo occupando, in modo dettagliato, documentato e pienamente motivato, fatta salva, in considerazione dei tempi ristretti assegnati, la possibilità di eventuali successive integrazioni.

Resta fermo – afferma AUCA – che, in un confronto istituzionale improntato a trasparenza, equilibrio e parità di trattamento, sarebbe stato ragionevole attendersi tempistiche analoghe a quelle di cui si è avvalso lo stesso Dipartimento, soprattutto in presenza di temi che incidono su risorse pubbliche, tariffe, servizio idrico essenziale e interessi collettivi di un intero territorio”.

1. Inammissibilità di diffide a fronte di richieste di chiarimento

AICA evidenzia che “non è giuridicamente ammissibile diffidare AICA per aver formulato richieste di chiarimento fondate su norme di legge e su profili di rilevanza pubblica. L’esercizio del dovere di vigilanza e verifica da parte del Gestore pubblico non può essere qualificato come comportamento inadempiente o ostativo, bensì costituisce presidio di legalità a cui anche codesto Dipartimento ispira la sua azione; appare singolare, dunque, la richiesta di documenti alla scrivente a fronte di previsioni normative puntuali circa somme stanziate dalla Regione con le variazioni di bilancio 2025 per la gestione dei dissalatori”.

2. Fondi regionali destinati a Siciliacque S.p.A. – Riferimento normativo

AICA ribadisce che “le risorse destinate a Siciliacque S.p.A. sono previste da legge regionale vigente. In particolare, la Legge regionale di variazione di bilancio 2025, all’articolo 2, prevede testualmente:

Art. 2.

Spese gestione impianti di dissalazione

1. Per far fronte alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione nei comuni di Trapani, Gela e Porto Empedocle, è autorizzata la spesa complessiva di 9.900 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2025, di 25.300 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2026 e di 32.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2027.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al triennio 2025-2027 la spesa annua è determinata con la legge di bilancio nell’importo massimo di 32.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4), previa verifica dell’analisi e dell’ottimizzazione dei costi di gestione degli impianti di cui al comma 1, in conformità ai principi di efficienza ed economicità.

Ne consegue che:

le somme sono già oggetto di autorizzazione legislativa;

• la loro erogazione non è discrezionale, ma discende da norma primaria;

• tali presupposti sono connessi alle spese di gestione effettivamente sostenute

nell’esercizio di riferimento con ricadute positive sulla tariffa di sovrambito.

2.1. Contraddizione temporale tra avvio dichiarato e gestione effettiva

Nella nota dipartimentale si afferma che il nuovo assetto operativo e gestionale degli impianti di dissalazione entrerebbe in funzione a partire da gennaio 2026.

Tale affermazione presuppone che:

• AICA non avrebbe dovuto ricevere acqua proveniente da dissalazione a decorrere dal mese di agosto 2025, come invece si ritiene sia accaduto;

• conseguentemente, i costi di gestione non risulterebbero già sostenuti nel corso dell’esercizio 2025;

• la previsione legislativa di spesa per il 2025 (pari a 9,9 milioni di euro) presuppone una gestione attiva e operativa degli impianti nel medesimo esercizio. In assenza di gestione nel 2025, verrebbe meno il presupposto giuridico stesso della spesa autorizzata dalla legge regionale.

3. Ruolo della Regione Siciliana

Dalla lettura della nota dipartimentale emerge un’impostazione che appare più assimilabile alla posizione di un socio (la Regione detiene il 25% di Siciliacque S.p.A.). AICA ritiene invece imprescindibile che la Regione mantenga un ruolo terzo, imparziale e di garanzia, nell’interesse esclusivo del servizio idrico integrato e dei cittadini, evitando ogni possibile sovrapposizione di piani.

4. Sul preteso “non configurarsi del doppio finanziamento” e sulle conseguenze tariffarie

Riservandosi di formulare più precise argomentazioni in merito al metodo tariffario, in considerazione dei modestissimi termini assegnati, ad AICA “appare opportuno fin da subito evidenziare come codesto Dipartimento Regionale confermi le affermazioni sostenute da Aica. Nello specifico, nella nota del Dipartimento si legge, in forma molto chiara ed inequivocabile, che i costi sostenuti da Siciliacque per la produzione dell’acqua dei dissalatori sono interamente posti in capo alla Regione. Allo stesso tempo, la stessa acqua dissalata fornita ad Aica è puntualmente fatturata da Siciliacque al Gestore, al pari dell’acqua proveniente dalle altre fonti”.

4.1. Distinzione tra copertura finanziaria pubblica e recupero tariffario

È principio pacifico – anche secondo ARERA – che il full cost recovery:

non implica che ogni costo sostenuto da un gestore debba automaticamente gravare sugli utenti;

non legittima il ribaltamento tariffario di costi già coperti integralmente da finanza pubblica. La Direttiva 2000/60/CE consente infatti agli Stati membri di utilizzare risorse pubbliche per coprire costi del servizio idrico proprio al fine di mitigare l’impatto tariffario, specialmente in situazioni emergenziali. Pertanto, l’esistenza di finanziamenti regionali non è neutra ai fini tariffari, ma impone una rigorosa separazione contabile tra:

• costi coperti da risorse pubbliche,

• costi residui eventualmente recuperabili in tariffa.

4.2. Criticità oggettiva: acqua finanziata dalla Regione e fatturata ad AICA

Dalla documentazione in possesso di AICA emerge che:

• la Regione Siciliana finanzia la produzione idrica da dissalatori (realizzazione e gestione);

• la stessa acqua viene fatturata da Siciliacque ad AICA come acqua venduta;

• AICA paga tali fatture con risorse tariffarie, ossia con soldi dei cittadini.

Questa sequenza genera al momento un effetto economico sostanziale di duplicazione, indipendentemente dalle affermazioni formali contenute negli atti integrativi, poiché la copertura pubblica non viene neutralizzata nel prezzo di vendita dell’acqua all’ingrosso.

4.3. Irrilevanza, ai fini del caso concreto, del richiamo al “costo passante

Il richiamo al fatto che l’acquisto di acqua da terzi sia un “costo passante” per AICA è fuorviante.

Infatti:

• il costo passante è neutro solo se il prezzo di acquisto è corretto;

se il prezzo include costi già coperti da fondi pubblici, il ribaltamento in tariffa diventa indebito. In tal caso, il problema non è di cassa, ma di legittimità sostanziale del costo.

4.4. Effetti futuri in tariffa: contraddizione interna della nota

La nota dipartimentale sostiene che:

• oggi i costi non entrano in tariffa,

ma che gli effetti benefici saranno percepibili “con i tempi e le modalità del metodo tariffario”. Questa affermazione è intrinsecamente contraddittoria, perché:

ammette che i flussi economici incideranno sul sistema tariffario futuro;

conferma che le somme pubbliche non sono neutrali, ma producono effetti regolatori differiti.

Ne consegue che la questione tariffaria non è affatto chiusa, come invece affermato.

4.5. Necessità di chiarimento contabile e regolatorio indipendente

Alla luce di quanto sopra, AICA non contesta il metodo tariffario, né il principio del full cost recovery, ma chiede legittimamente di chiarire:

se e in che misura i costi finanziati dalla Regione siano esclusi dal prezzo dell’acqua fatturata ad AICA;

se esista una separazione contabile effettiva e verificabile;

se il meccanismo adottato eviti realmente il doppio carico sui cittadini;

se i flussi pubblici e tariffari risultino coerenti con i principi di contabilità pubblica.

Tali verifiche non costituiscono contestazione infondata, bensì atto dovuto di tutela dell’utenza, del servizio pubblico essenziale e dell’equilibrio economico-finanziario del Gestore d’Ambito.

5. Modalità di sottoscrizione degli atti – Chiarimento

AICA precisa che i propri atti:,

• sono trasmessi tramite PEC istituzionale protocollata;

• recano la dicitura “F.to”, modalità pienamente legittima e conforme alla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Le osservazioni formulate sul punto appaiono quindi, secondo AUCA, non fondate normativamente e, per modalità e contenuto, restituiscono un approccio che AICA ritiene non coerente con un corretto e sereno rapporto istituzionale, soprattutto in un contesto che richiederebbe collaborazione e rispetto reciproco.