E’ rimasto finora senza un riscontro concreto l’appello lanciato dall’architetto Ignazio Gallo, nella sua qualità di presidente del Circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Marina-San Michele”, relativo alla richiesta, inoltrata al Sindaco di Sciacca, di valutare l’opportunità di istituire un tavolo tecnico aperto a tutti i portatori di interesse diffuso (tra cui Ordini professionali e associazioni), finalizzato ad individuare le criticità che possono scaturire dall’avvenuta approvazione e pubblicazione, da parte della Regione, del “Piano Paesaggistico”.

“Ciò in particolar modo per l’incidenza – si legge nella lettera al sindaco – che tali criticità del Piano Paesaggistico possono avere sullo sviluppo turistico del territorio, così allontanando sempre di più l’interesse di eventuali investitori e capitali privati per rilanciare le Terme di Sciacca.”

Il decreto n. 64/GAB dell’assessorato regionale dei Beni culturali,che ha approvato il Piano Paesaggistico degli Ambiti territoriali ricedenti nella Provincia di Agrigento, è stato pubblicato il 29 ottobre, ragion per cui il termine ultimo per la presentazione di un eventuale ricorso al T.A.R. da parte del Comune di Sciacca (e di ogni altro soggetto anche privato, direttamente interessato dagli effetti del decreto), scadrà il prossimo 27 dicembre (ci sono poi ulteriori 45 giorni per il deposito delle motivazioni).

In mancanza, diventeranno definitivi gli effetti del Decreto e quindi l’operatività su Sciacca (Paesaggio locale 14 del Piano Paesaggistico con le relative prescrizioni “livello progressivo di tutela 1, 2 e 3 ), che secondo l’opinione di alcuni può avere conseguenze assai gravi in relazione al principio stesso dello sviluppo sostenibile per l’intero territorio, principio volto alla tutela dell’ambiente ma anche delle economie locali, specie quelle trainanti e debitamente programmate ed attuate negli anni, come è sicuramente quella dello sviluppo dell’offerta turistica e termale, già recepita a suo tempo dal piano comprensoriale n. 6.

Abbiamo cercato di capirne di più, ricostruendo la sintesi della lunga storia di questo Piano Paesaggistico, non senza aver prima detto che abbiamo chiesto oggi un aggiornamento di notizie all’assessore comunale all’urbanistica, Fabio Leonte, il quale ci ha riferito che sta valutando con gli uffici competenti il percorso da intraprendere, ossia l’esistenza o meno delle necessarie motivazioni da parte del Comune per impugnarlo.

Leonte ha anche aggiunto che dagli ordini professionali tecnici (ingegneri, architetti, ecc. ) non è comunque arrivata alcuna richiesta o sollecitazione in tal senso.

Ma andiamo con ordine, cercando di semplificare la questione che è molto tecnica.

Cos’è innanzitutto un Piano Paesaggistico?

E’ uno strumento che ha la finalità di assicurare “specifica considerazione” ai valori paesaggistici e ambientali di un territorio. In quanto tale, contiene prescrizioni e indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di tali valori che vengono individuati all’interno del Piano stesso. Piani, progetti e programmi aventi contenuto territoriale-urbanistico, nonché i piani di settore, di quel territorio dovranno essere compatibili con le norme di tutela contenute nel Piano Paesaggistico.

Risulta evidente da questa premessa come la rilevanza di un Piano Paesaggistico non stia soltanto nella sua sacrosanta finalità di tutelare il valore paesaggistico, ma anche nella conseguenza sostanziale che i livelli di tutela, con relativi divieti, in esso contenuti hanno la prevalenza sugli strumenti urbanistici e quindi sui piani regolatori, fino al divieto di ogni edificabilità nelle aree con livello di tutela 3.

La richiesta dell’arch. Ignazio Gallo, “motivata dall’interesse della città e dei suoi giovani”, rappresenta l’ultimo atto di una lunga e complessa vicenda che prende avvio da un progetto finanziato con risorse europee (P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C): l’elaborazione dei piani paesaggistici, istituti dal Codice dei Beni Culturali, per tutte le provincie siciliane.

Quello che riguarda la provincia di Agrigento, sottoscritto dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, venne “depositato” con decreto assessoriale n. 7 del 29 luglio 2013, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Sciacca il 2 maggio 2014.

Dopo il deposito e la relativa pubblicazione si apriva per i Comuni dell’agrigentino, gli enti, le associazioni, le imprese e comunque per ogni soggetto interessato, una fase in cui si potevano depositare proprie “osservazioni” su criticità, errori, valutazioni, ecc. in ordine ai contenuti del Piano Paesaggistico ritenuti non adeguati, allo scopo di ottenere la modifica o l’eliminazione delle parti contestate.

Il Comune di Sciacca, con l’ing. Giuseppe Bivona allora dirigente dell’Ufficio Urbanistico e Tecnico, presentò tutta una serie di “osservazioni”, di particolare rilievo con riferimento alle possibili ricadute sullo sviluppo economico e turistico della città, osservazioni che rilevavano situazioni ingiustamente penalizzanti per il nostro territorio dal punto di vista urbanistico.

A mero titolo del tutto esemplificativo riportiamo due delle otto osservazioni formulate dal Comune di Sciacca:

– l’inserimento nel livello di tutela 2 dell’intera zona termale extraurbana di C.da Molinelli e Sovareto, ritenuto irrazionale e urbanisticamente errato, in quanto impone tipologie con caratteristiche architettoniche agricole su aree invece vocate allo sviluppo turistico (anche per scelta e indirizzo regionale): in buona sostanza nessuno dei terreni di detta zona possiede quelle caratteristiche agro-pastorali per le quali viene prescritta tutela 2 al fine di riqualificazione ambientale, rimanendo sacrificate le esigenze tecnologiche e costruttive necessarie perla finalità turistica;

– l’inserimento tra le aree con livello di tutela 3, integralmente inibite all’edificazione, di un’ampia fascia sviluppata lungo la linea costiera e nella quale si sono sedimentate nel tempo consistenti insediamenti anche parzialmente abusivi che andrebbero recuperati e adeguatamente urbanizzati: un vincolo diffuso e indifferenziato come quello della tutela 3 non permetterebbe invece il recupero, la riqualificazione e la rigenerazione territoriale

Furono in tanti, anche singoli cittadini e imprese, a ricorrere contro i contenuti di quella prima stesura del Piano Paesaggistico, in sintesi sostenendo che il livello di tutele introdotte fossero del tutto incoerenti con il reale stato dei luoghi, mancando quegli elementi paesaggistici di rilievo tali da giustificare il livello di tutela adottato con tutti i conseguenti e pesanti divieti.

Tra le “osservazioni” c’erano anche quelle della Rocco Forte SpA, che però a differenza del Comune di Sciacca fece allora ricorso anche al T.A.R. per la Sicilia (Prima Sezione), con riferimento ovviamente circoscritto ai vasti apprezzamenti di terreno di proprietà su cui sorge il proprio complesso alberghiero “Verdura Resort Golf & Spa Resort”, e sulla base di motivazioni analoghe a quelle espresse dal Comune, tant’è che lo stesso Comune di Sciacca si costituì in giudizio condividendo le censure proposte dalla Rocco Forte: ebbene, il procedimento si concluse il 18 maggio 2017 con una sentenza che accolse il ricorso “ritenendo il decreto impugnato risultare affetto da vizio di difetto di istruttoria e che per tale ragione deve essere annullato in parte qua con riferimento all’Ambito Paesaggistico n. 10 riguardante il territorio del Comune di Sciacca“. 

In tale sentenza i giudici del tribunale amministrativo affermano tra l’altro: “ Se ne deve trarre la conclusione oggettiva che la possibilità per il Comune di Sciacca di interloquire nell’ambito della fase procedimentale preliminare all’adozione dell’atto è stata, in effetti, garantita “soltanto formalmente” in apparente conformità al sistema normativo vigente, giacché… con tutta evidenza è mancata un’adeguata attività ricognitiva ed istruttoria sulle reali valenze paesaggistiche di determinate ed estese zone, ormai trasformate a seguito di legittimi interventi di lottizzazione debitamente autrizzati dalla Soprintendenza”.

Poteva quindi sembrare che, che grazie a questa sentenza, anche il Comune di Sciacca avesse centrato in via indiretta l’obiettivo di annullare gli effetti del Piano Paesaggistico per l’intero suo territorio, ma un successivo ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa da parte della Regione siciliana ridimensionò la portata della sentenza del T.A.R. , restringendola al terreno di proprietà della Rocco Forte Spa e ristabilendo di conseguenza la validità del Piano Paesaggistico per il restante territorio comunale di Sciacca.

Si arriva così a settembre di quest’anno, quando viene ufficialmente adottato il testo definitivo del Piano Paesaggistico per la provincia di Agrigento (con il decreto pubblicato il 29 ottobre).

In esso le “osservazioni” di carattere urbanistico che il Comune di Sciacca aveva a suo tempo formulato vengono in gran parte respinte, ragion per cui se non sarà presentato un ricorso al T.A.R. nei 60 giorni dalla sua pubblicazione il Piano Paesaggistico acquisterà validità ed efficacia, con tutte le conseguenze del caso.

Abbiamo chiesto all’architetto Ignazio Gallo, nella sua qualità di professionista del settore e di esponente politico che ha richiesto al Sindaco di istituire un tavolo tecnico sull’argomento, quali potrebbero essere a suo avviso, oggi, le motivazioni su cui basare l’eventuale ricorso:

“ Sicuramente tutte quelle già presentate a suo tempo dal Comune sotto forma di “osservazioni” – ci dice Gallo – , argomentazioni la cui validità sostanziale è comprovata dall’esito positivo del ricorso amministrativo presentato nella fase precedente dalla Rocco Forte Spa”.

“Ma se ne sono aggiunte anche altre tre – aggiunge Ignazio Gallo”

“Una prima consiste nel fatto che nelle premesse dell’ultimo decreto, sotto forma di “VISTO” non viene citato il D.P.R. 31/2017 (recepito dalla Regione con D.A. 3000 del 2017), che disciplina gli interventi esclusi dalla autorizzazione di carattere paesaggistico, e ciò presumibilmente per il fatto chela Regione avrebbe dovuto altrimenti modificare tutta la normativa tecnica di attuazione del Piano Paesaggistico già predisposta”;

“ Una seconda motivazione sta nel fatto che, in conformità alle previsioni dello stesso art. 142 (Aree tutelate per legge) comma 2 del Piano, il territorio di Sciacca avrebbe dovuto essere escluso dall’ambito di applicazione di questo Piano Paesaggistico per quanto riguarda le sue aree ricadenti nel piano comprensoriale n. 6, che risultava già sussistere alla data del 6 settembre 1985”;

“Infine la terza motivazione è che gli elaborati facenti parte di codesto Piano Paesaggistico e con esso pubblicati non sono stati aggiornati in relazione alle modifiche introdotte nella formulazione ultima per effetto delle “osservazioni” accolte”.

“Non esperire da parte del Comune l’ultimo tentativo possibile per impugnare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale questo Piano Paesaggistico – conclude l’esponente politico di Fratelli d’Italia – sarebbe una responsabilità politica enorme e gravemente colpevole, considerato anche che il vicino Comune di Menfi si sta attivando in questa direzione”.

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